VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2017
Scadenza al 16 marzo 2018
Entro il prossimo 16 marzo scade il versamento del saldo Iva 2017, risultante dalla Dichiarazione annuale Iva (modello IVA/2018). E’ possibile scegliere di versare l’importo dovuto in un l’unica soluzione o in rate di pari importo, da versare entro il 16 di ciascun mese.
E’ anche possibile posticipare il pagamento alle scadenze del saldo Irpef / Ires, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 30/06 (pari al 1,6%).
Versamento del saldo Iva 2017
Il versamento del saldo Iva 2017 va effettuato entro il 16.3.2018:
Ø in un’unica soluzione;
Ø in forma rateale:
- in un massimo di 9 rate mensili di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (0,66 alla terza, 0,99 alla quarta, …e così via);
- le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata, mentre l’ultima scade al 16.11.
Il versamento può anche essere differito col pagamento del saldo delle imposte Irpef / Ires, che ricordiamo essere per le persone fisiche e società di persone nonché soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
• entro il 02.07.2018 (in quanto il 30.06.2018 cade di sabato);
• entro il 20.08.2018 (in quando il 01.08.2018 cade all'interno della proroga di ferragosto) nel caso di differimento ulteriore di 30 giorni .
Versamento rateale
Di conseguenza il saldo Iva 2017 potrà essere, alternativamente, versato ratealmente:
A) la prima rata il 16/03 e le successive 8 il 16 di ogni mese, con l’ultima rata in scadenza al 16/11/2018, con interessi mensili dello 0,33%, con un aggravio finanziario pari al 2,64%;
B) la prima rata il 02/07 e le successive 5 il 16 di ogni mese, con l’ultima rata in scadenza al 16/11/2018, con interessi mensili dello 0,4% per mese o frazione di mese dal 16/03 al 02/07 (o 20.08.2018). Pertanto se il versamento avviene:
• dal 17.03 al 17.04 occorrerà applicare la maggiorazione dello 0,40%;
• dal 18.04 al 16.05 occorrerà applicare la maggiorazione dello 0,8% (0,4% x 2);
• dal 17.05 al 16.06 occorrerà applicare la maggiorazione dell' 1,2% (0,4% x 3);
• dal 17.06 al 02.07 occorrerà applicare la maggiorazione dell' 1,6% (0,4% x 4).
Modalità di versamento
Occorre ricordare, inoltre, le consuete regole di trasmissione del modello F24:
In particolare va utilizzato il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668), anno di riferimento “2017” e indicato il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la prima rata di 5, “0101” in caso di versamento in unica soluzione). Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16/03, l’importo va esposto all’unità di euro.
Il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro (€ 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da € 11,00.
Rettifica della detrazione
Merita prestare attenzione alla necessità / opportunità di effettuare la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72 che si riflette direttamente sulla determinazione del saldo annuale. Infatti in presenza di una rettifica “a favore” ciò si traduce in un aumento dell’Iva a credito, mentre la rettifica “a sfavore” comporta una riduzione dell’Iva a credito.
In particolare, la rettifica va effettuata con riferimento:
• ai soggetti che sono entrati / usciti dai regimi fiscali agevolativi (regime forfetario / regime dei minimi), con riferimento all’Iva detratta in presenza del regime ordinario / non detratta in vigenza del regime agevolativo;
• all’assegnazione / cessione agevolata di immobili ai soci ovvero all’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale esente Iva;
• alla variazione del pro-rata superiore a 10 punti percentuali.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
10/02/2018